CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ACTIMEAT
1. ACCETTAZIONE – OPPONIBILITÀ
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano di diritto a tutte le vendite concluse dalla
società ACTIMEAT & CO,
F11 – ZI Saint Maurice
04100 MANOSQUE – FRANCIA
Capitale di 310 000 euro
RCS MANOSQUE B:
(in seguito: (“ACTIMEAT”) con qualsiasi acquirente (di seguito: “l’Acquirente”) che le accetta e riconosce di averne piena conoscenza e rinuncia pertanto a fare affidamento su qualsiasi documento contrastante, in particolare sulle proprie condizioni generali di acquisto. L’Acquirente accetta che ACTIMEAT possa modificare successivamente e ragionevolmente le presenti condizioni generali e che la loro relazione sarà sempre regolata dalle ultime condizioni in vigore il giorno dell’ordine. Nessun documento diverso dai presenti potrà creare obblighi per ACTIMEAT o per l’Acquirente (qui di seguito denominati “le Parti”) o derogare ai presenti, a meno che non sia contenuto in un documento in forma scritta e firmato dalle Parti o menzionato nel contratto stipulato in conformità con l’articolo 2.
2. PREVENTIVI – ORDINI
2.1 Le proposte di acquisto fatte da ACTIMEAT ad un Acquirente hanno una validità di 15 giorni a partire dalla loro emissione da parte di ACTIMEAT, a meno che non sia stato stabilito diversamente e con riserva delle possibilità di approvvigionamento in quantità e qualità dei prodotti richiesti.
2.2. Qualsiasi ordine dell’Acquirente, a seguito di una proposta di acquisto fatta da ACTIMEAT, dovrà essere effettuato per iscritto (e-mail, fax, posta) e dovrà menzionare l’indirizzo di consegna e fatturazione, il numero d’ordine, la data dell’ordine, la data di consegna richiesta, che non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data dell’ordine, i riferimenti, la quantità e la qualità dei prodotti ordinati e l’eventuale prezzo al chilogrammo determinato da ACTIMEAT. Un ordine contenente informazioni incomplete o errate può comportare errori o ritardi che non possono essere attribuiti ad ACTIMEAT. Un ordine si considererà accettato da ACTIMEAT solo dopo l’invio della conferma d’ordine. Il contratto sarà concluso (di seguito “Contratto”) e le parti saranno vincolate quando la conferma d’ordine sarà stata restituita firmata dall’Acquirente, restando inteso che l’inizio dell’esecuzione del contratto, o nessuna risposta da parte dell’Acquirente oltre le 24 ore lavorative successive al ricevimento della conferma d’ordine, equivarranno alla conferma di quest’ultimo da parte dell’Acquirente. L’Acquirente può, ove opportuno, notare delle differenze tra il suo ordine e la conferma. Solo la conferma sarà vincolante, in particolare per quanto riguarda il prezzo e i tempi di consegna.
2.3 Qualsiasi annullamento di una vendita definitiva sarà soggetto al previo accordo scritto di ACTIMEAT. In tutti i casi, l’intero prezzo di acquisto sarà dovuto.
2.4 Qualsiasi richiesta di modifica di un ordine dovrà essere accettata da ACTIMEAT e darà luogo ad una fatturazione supplementare e, se necessario, al riesame dei tempi di consegna. Dato il carattere deperibile dei prodotti e l’incertezza della loro fornitura, nessuna richiesta di modifica potrà essere ricevuta da ACTIMEAT 5 giorni prima del termine di consegna di cui al seguente articolo 3.
3. CONSEGNA – RISCHI
3.1 La consegna sarà effettuata all’indirizzo e alle condizioni specificate nel Contratto. I tempi di consegna dei prodotti sono dati solo a titolo indicativo e l’Acquirente non potrà invocare questo per reclamare l’annullamento dell’ordine, delle penali o indennità, e o un rifiuto di pagamento del prezzo o delle rate previste nell’ordine.
3.2 Gli imballaggi, i pallet o i supporti vari consegnati, messi in deposito con i prodotti restano di proprietà di ACTIMEAT. Devono essere tenuti a disposizione di ACTIMEAT, puliti e in buone condizioni. In caso di perdita o danneggiamento, saranno addebitati al costo di sostituzione.
3.3 Salvo accordi diversi, i prodotti venduti da ACTIMEAT saranno consegnati in conformità con l’Incoterm ICC 2010 “DDP”, nel luogo definito nel Contratto.
3.4 In tutti i casi, senza pregiudizio delle misure da prendere nei confronti del trasportatore, qualsiasi contestazione da parte dell’Acquirente o del suo fornitore di servizi sulla conformità del peso e della quantità o sui difetti apparenti dei prodotti dovrà essere fatta non appena i prodotti sono ricevuti e al più tardi entro 48 ore dal ricevimento.
In mancanza di un reclamo notificato entro questo termine mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e data la natura specifica dei prodotti, nessun reclamo per difetti apparenti sarà accettato da ACTIMEAT.
Nel caso in cui l’Acquirente rilevi una non conformità, e a meno che questa non renda i prodotti manifestamente inadatti al consumo secondo le norme sanitarie, i prodotti consegnati dovranno tassativamente essere messi a disposizione di ACTIMEAT, su sua richiesta, nel rispetto delle norme di igiene e conservazione, in particolare al fine di effettuare tutte le analisi batteriologiche che si rendessero necessarie. Se del caso, e dopo aver ottenuto l’accordo di ACTIMEAT, l’Acquirente sarà responsabile della distruzione dei prodotti non idonei al consumo, in conformità con le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
L’Acquirente si impegna a rispettare scrupolosamente le norme applicabili alla sua attività, e in particolare quelle relative all’ottenimento dell’autorizzazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla conservazione, all’imballaggio, alla tracciabilità e, in generale, alla vendita delle merci ordinate. L’Acquirente deve anche rispettare, se del caso, le guide di buona prassi igienica e di applicazione del metodo HACCP che possono essere state elaborate nel contesto della sua attività. ACTIMEAT si riserva il diritto di controllare che l’Acquirente rispetti il presente regolamento e in particolare di visitare il luogo di stoccaggio della merce, nei giorni e nelle ore di sua scelta. L’Acquirente si impegna, a questo proposito, a consentire il libero accesso al personale di ACTIMEAT per effettuare tali verifiche. L’Acquirente garantisce ACTIMEAT contro tutte le conseguenze dannose che possono derivare dal mancato rispetto di questi requisiti.
5. PREZZI
La fatturazione si basa sui prezzi indicati nel Contratto. Nel caso di un contratto con esecuzione successiva, il prezzo potrà variare in caso di un aumento significativo dei prezzi praticati dai fornitori di ACTIMEAT. Qualsiasi aumento superiore al 5% è considerato significativo. In ogni caso, ACTIMEAT notificherà all’Acquirente i nuovi prezzi non appena saranno disponibili; i prezzi aumentati saranno applicabili agli ordini effettuati 8 giorni dopo la notifica all’Acquirente. Una variazione superiore al 10% del prezzo dei prodotti ordinati darà diritto ad ACTIMEAT di risolvere il contratto conformemente all’articolo 10. Se non diversamente concordato, il prezzo è in euro, tasse e DDP esclusi, comprese le spese di spedizione e imballaggio.
6. PAGAMENTO
6.1 I prodotti sono fatturati alla consegna da ACTIMEAT.
6.2 Tutte le fatture devono essere pagate all’indirizzo della sede ACTIMEAT indicato sulla fattura entro 30 giorni dalla data di consegna.
6.3 Un acconto, il cui importo varierà in funzione dell’importo dell’ordine, potrà essere richiesto da ACTIMEAT secondo le disposizioni indicate nella conferma d’ordine. L’esecuzione dell’ordine è sospesa fino a quando l’Acquirente non abbia pagato questo acconto per intero.
6.4 Il pagamento in contanti o anticipato di una fattura non darà luogo a uno sconto.
6.5 L’Acquirente non può invocare qualsiasi causa per differire o modificare i termini di pagamento, in particolare una controversia sulla qualità o non conformità dei prodotti o un ritardo nella consegna.
6.6. Qualsiasi somma non pagata alla data di scadenza comporterà automaticamente una penale pari a cinque volte il tasso d’interesse legale in vigore.
Il mancato pagamento di una sola fattura o cambiale alla scadenza concordata rende esigibili tutte le fatture o cambiali non ancora scadute, per effetto di legge e senza preavviso, per tutti gli ordini consegnati o in corso. ACTIMEAT avrà anche il diritto di sospendere l’adempimento dei suoi obblighi, di sospendere o annullare gli ordini in corso, senza pregiudizio del diritto al risarcimento dei danni e/o alla risoluzione del contratto.
7. RISERVA DI PROPRIETÀ
NONOSTANTE QUALSIASI CLAUSOLA CONTRARIA, IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI ORDINATI ALL’ACQUIRENTE SARÀ EFFETTUATO SOLO DOPO IL COMPLETO PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DI QUEST’ULTIMO. Questa disposizione non impedisce il trasferimento all’Acquirente, al momento della consegna, dei rischi di perdita o deterioramento dei prodotti venduti. Tuttavia, l’Acquirente può rivendere o trasformare questi prodotti nel normale corso della sua attività. L’autorizzazione a rivendere i prodotti venduti con una clausola di riserva di proprietà viene automaticamente revocata in caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente. L’Acquirente dovrà garantire che l’identificazione dei prodotti sia sempre possibile dopo la consegna. In caso di identificazione impossibile, l’Acquirente ammette che ACTIMEAT possa rivendicare una stessa quantità di prodotti della stessa natura.
8. GARANZIA – RESPONSABILITÀ
8.1. Spetta all’Acquirente comunicare ad ACTIMEAT le caratteristiche dei prodotti corrispondenti alle sue necessità, in particolare le informazioni qualitative e quantitative necessarie per la perfetta valutazione dei prodotti richiesti, e assicurarsi che le caratteristiche concordate corrispondano in tutto e per tutto alle sue aspettative. Si ritiene quindi che l’Acquirente abbia piena conoscenza dei prodotti che sta acquistando e riconosce di aver potuto ottenere le informazioni relative a quelli ordinati. In particolare, egli è l’unico responsabile della scelta del luogo di stoccaggio dei prodotti dopo la consegna.
8.2. ACTIMEAT può essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Acquirente solo quando i prodotti consegnati non sono conformi a quelli ordinati. Il rispetto dell’ordine sarà valutato in riferimento al Contratto. In caso di differenze minime nelle quantità dei prodotti ordinati e di quelli consegnati, la consegna sarà considerata conforme al Contratto. Così, uno scostamento di quantità inferiore al 5% sarà considerata minore e la consegna sarà considerata conforme. Nessuna merce consegnata alle condizioni regolari rispetto alle presenti condizioni generali può essere restituita senza l’accordo espresso di ACTIMEAT. In caso di non conformità delle merci consegnate, ACTIMEAT sostituirà i prodotti riconosciuti come non conformi.
8.3. In caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola o in assenza di qualsiasi menzione che permetta di determinare precisamente l’ambito degli obblighi di ACTIMEAT, l’Acquirente riconosce che gli obblighi di ACTIMEAT si intenderanno come obblighi di mezzi. In ogni caso, ACTIMEAT non potrà essere ritenuta responsabile nei seguenti casi:
– Le carenze di stock, in particolare quando ACTIMEAT incontra gravi difficoltà di approvvigionamento o inadempienze di qualsiasi tipo da parte dell’Acquirente rispetto alle normative applicabili ai prodotti consegnati e/o alle guide di buone pratiche elaborate.
– Negligenza da parte dell’Acquirente, in particolare nel disimballaggio, stoccaggio, imballaggio o conservazione dei prodotti (rispetto della catena del freddo, igiene, protezione dei prodotti contro qualsiasi contaminazione, manutenzione delle attrezzature, tracciabilità dei prodotti, ecc.).
– Uso e/o trasformazione da parte dell’Acquirente dei prodotti consegnati non conformi alle regole applicabili al commercio dei prodotti alimentari in generale e della carne in particolare. In particolare, ACTIMEAT non potrà essere ritenuta responsabile della distribuzione da parte dell’Acquirente di merci scadute o danneggiate.
IN TUTTI I CASI, TRANNE IN CASO DI COMPORTAMENTO FRAUDOLENTO, LA RESPONSABILITÀ DI ACTIMEAT NON POTRÀ IN NESSUN CASO SUPERARE L’IMPORTO PAGATO DALL’ACQUIRENTE COME CORRISPETTIVO DEL O DEI PRODOTTI DANNEGGIATI.
ACTIMEAT non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile né verso l’Acquirente né verso terzi per qualsiasi danno indiretto, in particolare perdita di esercizio, perdita di clientela, perdita commerciale, danno all’immagine del marchio, risultante dal possesso o dall’utilizzo dei prodotti.
ACTIMEAT potrà sempre opporsi a una causa per responsabilità sostituendo un prodotto non conforme. Qualsiasi contestazione da parte dell’Acquirente circa la corretta esecuzione da parte di ACTIMEAT dei suoi obblighi contrattuali dovrà essere giustificata ed essere oggetto di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al più tardi entro un anno dal presunto inadempimento. In caso contrario, l’acquirente rinuncerà a criticare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte di ACTIMEAT.
9. FORCE MAJEURE
ACTIMEAT ne sera pas responsable de toute inexécution contractuelle si cette inexécution est l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure tel que notamment : la survenance de tout cataclysme naturel, guerre, émeute, attentat, froid ou chaleur extrême, épidémie, pandémie, épizootie, inondation, incendie, grèves, tant chez ACTIMEAT que chez ses prestataires, fournisseurs, services publics, postes, injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d’importer, d’exporter, etc…), rupture d’approvisionnement, incident important dans les infrastructures de ACTIMEAT. Il verificarsi di un caso di forza maggiore ha come effetto la sospensione immediata dell’esecuzione del contratto. Se la forza maggiore continua per più di 60 giorni, il Contratto potrà essere risolto da entrambe le Parti.
10. RISOLUZIONE/TERMINAZIONE
10.1. ACTIMEAT ha il diritto di risolvere il Contratto senza preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
– in caso di inadempimento totale o parziale dei propri obblighi da parte dell’Acquirente dopo che la messa in mora sia rimasta senza esito per più di trenta giorni, in particolare il suo obbligo di pagamento;
– in caso di cambiamento sfavorevole della situazione finanziaria o commerciale dell’Acquirente, che potrebbe portare a un ritardo nei pagamenti;
– in caso di inosservanza da parte dell’Acquirente delle norme applicabili alla sua attività;
– in caso di forza maggiore, o eventi simili in conformità all’articolo 9;
10.2 Inoltre, nel caso di un contratto con esecuzione successiva, e oltre alle ipotesi di rottura previste, ACTIMEAT avrà il diritto di risolvere il contratto in caso di modifica significativa del prezzo di acquisto dei prodotti ordinati, intendendosi come significativo qualsiasi aumento superiore al 10%, se l’Acquirente non accetta i nuovi prezzi entro 8 giorni dalla loro notifica.
10.3 In caso di violazione del contratto, ACTIMEAT sarà sollevata dal suo obbligo di consegna. Rimborserà le somme eventualmente versate dall’Acquirente per gli ordini non ancora eseguiti, tranne nel caso in cui la violazione sia dovuta a colpa dell’Acquirente.
In caso di violazione del contratto, ACTIMEAT avrà il diritto di non accettare ulteriori ordini e non dovrà alcun risarcimento all’Acquirente.
11. TOLLERANZA E NULLITÀ PARZIALE
Il fatto che ACTIMEAT non si avvalga in un determinato momento di una delle disposizioni delle presenti condizioni generali non può in alcun modo essere interpretato come una rinuncia da parte sua ad avvalersene in un momento successivo, in particolare il fatto di non reclamare un ritardo di pagamento. L’eventuale cancellazione di una clausola non pregiudicherà la validità delle altre clausole del presente accordo.
12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
12.1. QUALSIASI CONTROVERSIA RELATIVA A TUTTE LE OPERAZIONI COPERTE DALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI SARÀ SOTTOPOSTA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE COMMERCIALE DI MANOSQUE (FRANCIA).
12.2. Tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali e tutte le operazioni di vendita in esse menzionate sono soggette al diritto francese.
13. PROVA
In caso di controversia, le parti convengono di considerare il fax e l’e-mail come un documento originale scritto con piena prova e rinunciano al diritto di contestare questo mezzo di prova, tranne che per discutere la sua autenticità